Trasmissione informativa e procedura formale
L’invio per posta elettronica non costituisce di per sé una denuncia formale né determina l’apertura di una procedura d’infrazione. L’associazione valuterà separatamente, dopo la revisione legale, l’eventuale ricorso alla procedura dedicata alle presunte violazioni del diritto dell’Unione.
La presentazione del dossier non attribuisce responsabilità a singoli soggetti e non anticipa l'esito di verifiche amministrative o giudiziarie. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati con indicazione della data e della fonte.
Questioni proposte alla valutazione della DG Ambiente
- Continuità e disponibilità pubblica dei monitoraggi sulle acque.
- Distinzione tra classificazioni ambientali ufficiali e misure episodiche.
- Stato documentato delle reti fognarie e della depurazione.
- Presenza e gestione dei rifiuti solidi lungo i corsi d'acqua.
- Rendicontazione degli interventi pubblici e loro avanzamento.
Fonti: Commissione europea · Gabinetto Roswall; DG Ambiente; Procedura di denuncia europea. Consultate il 17 ottobre 2026.