Libertà associativa e sussidiarietà
Gli articoli 18 e 118, quarto comma, costituiscono riferimenti generali per l’iniziativa associata dei cittadini e le attività di interesse generale.
CNSBIIProgetto ambientale e civico di Nuove Prospettive ODV ETS
Italia · Unione europea
Questa pagina raccoglie i riferimenti usati per definire ruoli, iscrizioni, formazione, trattamento dei dati e attività territoriali. Non è un elenco completo: prima di attivare un altro Paese va verificata anche la normativa nazionale applicabile.
Italia
Gli articoli 18 e 118, quarto comma, costituiscono riferimenti generali per l’iniziativa associata dei cittadini e le attività di interesse generale.
Per Nuove Prospettive ODV ETS rilevano, tra l’altro, le norme sugli ETS e quelle sul volontario. L’articolo 17 distingue l’attività volontaria personale, spontanea e gratuita e prevede il registro per i volontari non occasionali.
Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi all’attività e per la responsabilità civile verso terzi. Il decreto 6 ottobre 2021 disciplina i meccanismi assicurativi e i relativi registri.
L’attivazione di un profilo interno non deve essere descritta come automatica acquisizione della qualità di socio o volontario. Le procedure restano separate e documentate.
Unione europea
Il progetto applica liceità, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza. Le informative devono essere concise, intelligibili e facilmente accessibili e indicare finalità, base giuridica, destinatari, conservazione e diritti.
L’articolo 14 richiede agli Stati membri di incoraggiare il coinvolgimento attivo delle parti interessate nella predisposizione, revisione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.
La Convenzione di Aarhus, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE, costituisce un riferimento per accesso all’informazione ambientale, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia.
La direttiva disciplina l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Gli Osservatori possono utilizzarne gli strumenti secondo le procedure nazionali di recepimento.
Lo status del volontario non è armonizzato dal diritto dell’Unione europea. Per attività in un altro Paese devono essere verificate le regole nazionali applicabili e, quando rilevanti, le condizioni di soggiorno, copertura sanitaria, assicurazione e responsabilità.
Attività transnazionali
Prima di attribuire incarichi, organizzare attività sul campo o qualificare una persona come volontario in un altro Paese devono essere verificati almeno: disciplina associativa e del volontariato, copertura assicurativa territorialmente valida, responsabilità civile, salute e sicurezza, trattamento dei dati, uso di immagini e segnalazioni alle autorità. Se in futuro dati personali saranno messi a disposizione di strutture situate fuori dallo Spazio economico europeo, dovranno essere verificate anche le condizioni del capo V del GDPR sui trasferimenti internazionali.
Fino alla verifica del Paese, l’interesse alla rete europea non equivale ad attivazione di un profilo operativo, rapporto di volontariato o autorizzazione a rappresentare il progetto.
Il regolamento italiano resta applicabile al percorso nazionale. Il regolamento europeo verrà pubblicato solo dopo la definizione del modello transnazionale e delle appendici nazionali.