Quadro di riferimento
Informazione ambientale e copia documentale
Il D.Lgs. 195/2005, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, disciplina il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e ne promuove la diffusione. Il D.Lgs. 152/2006, art. 3-sexies, riconosce inoltre un principio generale di accesso alle informazioni relative allo stato dell’ambiente.
Queste disposizioni riguardano l’accesso alle informazioni detenute dai soggetti pubblici competenti. Il CNSBII conserva nel proprio dossier una copia dei documenti ricevuti o acquisiti e può organizzarne la consultazione in modo da mantenere il collegamento con il procedimento e con gli altri atti.
La consultazione congiunta è utile soprattutto quando occorre controllare provenienza, protocollo, completezza, allegati, firma digitale o asseverazione quando presenti, sequenza temporale e relazione con gli atti precedenti o successivi. Serve anche a evitare che singoli passaggi siano letti fuori dal loro contesto.
Il diritto di accesso verso gli enti pubblici resta autonomo. Chi ne ha titolo può rivolgersi direttamente all’amministrazione che detiene l’informazione secondo le procedure previste dalla legge. La consultazione CNSBII riguarda esclusivamente la copia conservata nel dossier.
Fonti già pubbliche. Quando un atto o un dataset è pubblicato liberamente dalla fonte istituzionale, il CNSBII mantiene nell’articolo il collegamento diretto alla fonte ufficiale. Il lucchetto viene utilizzato soltanto per le copie acquisite e conservate nel dossier che non vengono distribuite automaticamente dal portale.