
NAPOLI — Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale BURC n. 74 del 17 ottobre 2025 è in vigore la Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 24, che interviene sulla manutenzione dei corsi d’acqua, sulla riqualificazione delle cave e sul regime dei contributi e delle garanzie economiche connessi all’attività estrattiva. La norma aggiorna e modifica la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54 sulla coltivazione di cave e torbiere (testo vigente) e apre un capitolo attuativo che coinvolgerà uffici tecnici, autorità idrauliche e operatori.
Il cuore del provvedimento è l’inquadramento degli interventi in alveo: la movimentazione e l’asportazione di inerti da alvei e aree golenali sono ammesse esclusivamente per ripristinare l’officiosità idraulica e la sicurezza, e non costituiscono attività estrattiva in senso industriale. Per procedere è richiesto un progetto tecnico che includa lo studio del trasporto solido e della dinamica d’alveo, la quantificazione dei volumi, le modalità di prelievo e stoccaggio, i controlli topografici in corso d’opera, la verifica della qualità dei materiali secondo il D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente e le misure di compensazione ecologica. Il titolo autorizzativo è rilasciato dall’autorità idraulica competente, previo parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (ADB) e, nei casi non riconducibili alla mera movimentazione, dell’ARPAC.
Sul piano economico e amministrativo la legge aggiorna il contributo dovuto per l’attività estrattiva, legandolo a volume e tipologia dei materiali e vincolandone l’utilizzo: 70% ai Comuni per interventi ambientali nell’intorno dei siti, 30% alla Regione per adempimenti e gestione delle aree protette. Sono previste premialità per gli operatori che adottano sistemi di gestione e monitoraggio, nonché mora, decadenza e prescrizione in caso di mancato versamento. Parallelamente viene istituito un programma regionale di riqualificazione per cave abbandonate, abusive o dismesse: qualora i proprietari non intervengano, la Regione può attivare rilievi, occupazioni temporanee, acquisizioni al patrimonio indisponibile ed eventuali espropri, con riferimento al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
Capitolo pianificazione: si riavvia l’aggiornamento del PRAE – Piano Regionale delle Attività Estrattive (pagina informativa) con la possibilità, in casi motivati, di procedure temporanee (durata massima due anni) per coprire fabbisogni urgenti, anche connessi al PNRR. Un punto operativo è fissato in agenda: entro 120 giorni la Giunta regionale dovrà adottare criteri per garanzie e contributi, indirizzi operativi su qualità e tracciabilità dei materiali e linee guida per le compensazioni negli interventi in alveo. L’attuazione di questi atti determinerà il grado di uniformità applicativa sul territorio.
Nel dibattito pubblico è emersa l’ipotesi di un “gestore unico” per le lavorazioni in alveo; il testo non dispone la nomina di alcun soggetto unico. La procedura rimane quella ordinaria: ente competente, rilascio del titolo da parte dell’autorità idraulica, pareri di ADB e ARPAC e successiva selezione dell’operatore attraverso procedura di gara oppure, solo quando ne sussistono i presupposti, affidamento in‑house secondo il D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.
Nel contesto campano la norma si inserisce in bacini caratterizzati da elevata dinamica sedimentaria e infrastrutturazioni complesse (Sarno, Sele, Volturno, Regi Lagni). Il provvedimento rende più espliciti alcuni requisiti tecnici (studio del trasporto solido, tracciabilità dei materiali, compensazioni ecologiche) e introduce strumenti economici e amministrativi per la riqualificazione delle cave. Accanto agli elementi di rilievo, il CNSBII segnala alcuni punti di attenzione: la necessità che gli atti della Giunta arrivino entro i tempi, per evitare applicazioni disomogenee; il corretto presidio delle procedure temporanee per fabbisogni urgenti, per non trasformare la riqualificazione in attività estrattiva di fatto; l’opportunità di definire finestre ecologiche per i periodi sensibili (frega ittica, nidificazione, migrazione); l’utilità di un portale open data che pubblichi progetti, pareri, quantità movimentate, analisi di qualità e destinazioni dei materiali; l’adozione di criteri oggettivi (indicatori morfologici) per l’innesco e il dimensionamento degli interventi; l’istituzione di un monitoraggio indipendente con rilievi pre‑durante‑post e report pubblici; l’evoluzione della tracciabilità digitale dei flussi da alveo interoperabile con il catasto cave/PRAE; l’introduzione di clausole anti‑incentivo sull’eventuale esubero (priorità alle opere pubbliche del bacino, limiti percentuali e regole sulle movimentazioni extra‑bacino). In questo quadro, le Linee guida regionali 2009 sulle movimentazioni litoidi e gli aggiornamenti del PRAE costituiscono riferimenti utili per orientare i cantieri.
Il provvedimento richiama e si coordina con la normativa nazionale ed europea di settore: oltre alla cornice del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 36/2023, restano di riferimento la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE per la pianificazione di bacino e la gestione del rischio, mentre per gli aspetti espropriativi e concessori si rimanda al R.D. 1443/1927. La pagina dell’Autorità di Bacino Distrettuale (ADB) e il sito di ARPAC offrono il contesto tecnico e i procedimenti correlati.
La fase attuativa si svilupperà nei prossimi mesi con i provvedimenti della Giunta: da essi dipenderanno tempistiche, controlli, criteri di tracciabilità e modalità di compensazione. Le fonti ufficiali per il testo integrale e i riferimenti sono BURC n. 74/2025 – L.R. 24/2025 (PDF), L.R. 54/1985 – testo vigente, Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 152/2006, Codice dei contratti – D.Lgs. 36/2023, R.D. 1443/1927, la pagina PRAE Campania e le Linee guida 2009 sulle movimentazioni litoidi.


